E’ presente sul sito istituzionale del Comune di Marino, nella sezione Notizie al Cittadino e sotto la voce Ordinanze del comparto riservato all’E-Gov, la disposizione sindacale 14753 del 23 marzo 2012, tramite la quale il Sindaco Adriano Palozzi, interviene a tutela della salute dei cittadini fabici, con un’indicazione a prevenzione degli effetti del favismo che disciplina le modalità di coltivazione di fave e piselli quando questa avvenga in prossimità del centro abitato.
Considerando il favismo determinato da un’alterazione genetica che nei cittadini predisposti può originare, in presenza di polline, fiori, piante e baccelli di fave una crisi emolitica (rottura di globuli rossi) con una sintomatologia progressiva con effetti astenici fino al coma e all’arresto cardiaco e che il fenomeno dell’inalazione può avvenire vicino ad aree di produzione delle fave, il Sindaco predispone il divieto tassativo di coltivazione di fave e piselli nel raggio di 300 metri in linea d’aria in prossimità del centro abitato. La vendita di fave fresche, indica la disposizione del Sindaco, se effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all’ingrosso, nel mercato comunale e nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita purché le stesse siano preconfezionate in sacchetti sigillati ai sensi di Legge. La stessa, disciplina ancora Palozzi, deve essere effettuata fornendo corretta pubblicità della vendita con indicazioni quali «Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: in questo esercizio commerciale sono in vendita /esposte fave fresche». Per i ristoranti e attività commerciali similari, il cartello va posto bene in vista agli ingressi degli esercizi. Per le zone extra urbane, il divieto di coltivazione è imposto per un raggio di almeno 300 metri dall’immobile di abitazione usuale o frequentato da cittadini fabici. Questo su presentazione degli interessati di istanza specifica, corredata da documentazione medica. Sul territorio di Marino, recita ancora l’ordinanza sindacale, sono presenti cittadini predisposti al favismo e segnalazioni che dentro il perimetro urbano si realizzano coltivazioni di fave. Ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, l’inosservanza e l’inesatta applicazione del provvedimento sindacale, saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria da Corpo di Polizia Locale, Forze dell’Ordine e Asl Rm H, incaricati di farne osservare, ognuno per la propria competenza, l’esatta esecuzione.
Considerando il favismo determinato da un’alterazione genetica che nei cittadini predisposti può originare, in presenza di polline, fiori, piante e baccelli di fave una crisi emolitica (rottura di globuli rossi) con una sintomatologia progressiva con effetti astenici fino al coma e all’arresto cardiaco e che il fenomeno dell’inalazione può avvenire vicino ad aree di produzione delle fave, il Sindaco predispone il divieto tassativo di coltivazione di fave e piselli nel raggio di 300 metri in linea d’aria in prossimità del centro abitato. La vendita di fave fresche, indica la disposizione del Sindaco, se effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all’ingrosso, nel mercato comunale e nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita purché le stesse siano preconfezionate in sacchetti sigillati ai sensi di Legge. La stessa, disciplina ancora Palozzi, deve essere effettuata fornendo corretta pubblicità della vendita con indicazioni quali «Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: in questo esercizio commerciale sono in vendita /esposte fave fresche». Per i ristoranti e attività commerciali similari, il cartello va posto bene in vista agli ingressi degli esercizi. Per le zone extra urbane, il divieto di coltivazione è imposto per un raggio di almeno 300 metri dall’immobile di abitazione usuale o frequentato da cittadini fabici. Questo su presentazione degli interessati di istanza specifica, corredata da documentazione medica. Sul territorio di Marino, recita ancora l’ordinanza sindacale, sono presenti cittadini predisposti al favismo e segnalazioni che dentro il perimetro urbano si realizzano coltivazioni di fave. Ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, l’inosservanza e l’inesatta applicazione del provvedimento sindacale, saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria da Corpo di Polizia Locale, Forze dell’Ordine e Asl Rm H, incaricati di farne osservare, ognuno per la propria competenza, l’esatta esecuzione.
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