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giovedì 21 luglio 2011

IL MIGLIOR AMICO DELL'UOMO? - di Daniele Savone

Gentile Avvocato,
Mi rivolgo a voi per esporre un problema che per me sta assumendo proporzioni che esulano da un normale vivere civile. Il mio nome è Maria, vivo a Cecchina ed ho 60 anni, amo molto gli animali, fino a poco tempo fa possedevo uno splendido pastore tedesco, ma nella mia zona sto assistendo al fenomeno di una vera proliferazione di cani, anche di grossa taglia, che scorrazzano fuori da ogni controllo e non di rado importunando i passanti, mettendoci in difficoltà perché abbiamo paura di essere assaliti. Questi animali a volte sono randagi ma in altri casi sono semplicemente sfuggiti dal controllo dei loro padroni. Cosa prevede il codice per porre argine al non poter più uscire serenamente da casa ?



Cari lettori,
 Cerchiamo  di dare un parere alla nostra cara Sig.ra Maria, amante sì degli animali ma preoccupata per il fenomeno del randagismo dilagante nel suo quartiere.

Innanzitutto, occorre considerare il presupposto che la libertà di poter circolare liberamente è un diritto fondamentale garantito costituzionalmente, come quello di non subire danni o semplicemente incorrere in pericoli. E’ evidente che se la Sig.ra Maria si sente minacciata dal pericolo concreto determinato dalla presenza di cani randagi che possano aggredirla in qualunque momento esca di casa, non le viene garantito il diritto di vivere liberamente; e di questo impedimento chi ne risponde? Ossia, la Sig.ra Maria a quali soggetti o Istituzioni deve rivolgersi per far valere il proprio diritto, e soprattutto cosa può chiedere? Procediamo per gradi. Il cane randagio, per definizione, non ha un proprietario, ma vive liberamente procacciandosi da vivere in giro; spesso è innocuo, il più delle volte socievole, ma altre può sfogare la propria diffidenza verso gli uomini con comportamenti aggressivi. A riguardo, sulla responsabilità dei danni fisici provocati da aggressioni dei randagi, la Legge statale n. 281/91 e quella Regionale n. 12/95 ripartiscono tra il Comune e la ASL (Azienda Sanitaria Locale) i doveri istituzionali inerenti alla lotta al fenomeno del randagismo, stabilendo che ai Comuni spettano le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico sanitaria degli stessi ed i relativi controlli, nonché gli obblighi di costruzione, risanamento e gestione dei ricoveri per cani randagi; mentre alle ASL competono le attività di recupero degli animali vaganti. Quindi, la Sig.ra Maria, quando si sente minacciata da cani randagi, che le impediscono addirittura di uscire di casa, deve avvertire immediatamente il Comune e la ASL di Albano Laziale, che con un sopralluogo verificano le condizioni ambientali e di salute dei cani per poi trasportarli presso il più vicino centro veterinario di competenza per l’adempimento di tutti gli accertamenti del caso. Anzi, vi è di più! Una recente ordinanza del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali del 6 agosto 2008 ha imposto ai Comuni di identificare e registrare alla anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio. Ciò significa che se il ruolo del Comune è di indubbia rilevanza, ai fini risarcitori, viene ribadita la responsabilità dell’ente comunale nella causazione dei danni fisici patiti dal cittadino per l’aggressione ed il morso di un randagio. Nella fattispecie, ben si potrebbe adire il Giudice competente per chiedere l’integrale risarcimento dei danni, a titolo di concorso di colpa e in solido tra di loro, ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile e quindi a titolo di responsabilità extra-contrattuale, al Comune ed alla ASL, secondo le rispettive competenze prima menzionate, per aver omesso di adottare i provvedimenti e le cautele idonee ad eliminare ogni potenziale pericolo. Sul punto esiste peraltro un consolidato orientamento giurisprudenziale (fra tutte, vedi la sentenza della Cassazione Civile, sezione terza, del 07.12.2005 n. 27001). Diversamente, se fosse stato piuttosto un cane di proprietà di qualcuno oppure un cane sfuggito al controllo del padrone o del suo affidatario a mordere la nostra malcapitata Sig.ra Maria? A chi avrebbe potuto chiedere il risarcimento dei danni? Il riferimento normativo da considerare è l’art. 2052 del Codice Civile (c.c.), intitolato proprio “danno cagionato da animali”, il quale pone ad esclusivo carico del proprietario, se pur con certi temperamenti in alcuni casi in questa sede trascurabili, tutti i danni causati dal proprio cane, anche se smarrito o sfuggito al controllo di lui o dell’affidatario. Comunque, a garanzia della salute del cane ai fini del controllo delle malattie trasmissibili all’uomo, tutti i cani, anche quelli randagi, devono essere iscritti all’anagrafe canina, vaccinati, nonché identificati con codice elettronico a mezzo microchip installato sottocute: ciò consentirà non solo di verificare la popolazione di cani randagi sul territorio, ma ritrovare cani smarriti ed identificarne i relativi padroni.

Ultima considerazione. Non sempre il timore di essere aggrediti da un cane deriva dall’esterno, anzi in non poche occasione bisogna scontrarsi con l’amico “a quattro zampe” del vicino di casa o dell’inquilino del proprio stabile. In tali casi, pur se legittimati ad gire contro il proprietario, non si eliminerebbe il problema di incorrere in futuri incontri spiacevoli con lo stesso cane poiché nostro “coinquilino”, anche solo per i meri continui abbai che possano disturbare il sonno notturno nostro e degli altri condomini. Ecco quindi che si potrebbe imporre al condomino irrispettoso delle minime regole del vivere civile, con apposita delibera assembleare, di vietare di tenere animali in casa (Cassaz. Civ. n. 4920/06), riconoscendo una tutela molto più incisiva al soggetto leso nel proprio diritto.

In conclusione, abbiamo, se pur in modo molto sommario, ripercorso la tutela che l’ordinamento giuridico riconosce alla Sig.ra Maria nei casi in cui: a) cani randagi attorno casa le incutono il solo terrore di poter essere aggredita; b) cani randagi la aggrediscono; c) il cane di proprietà di un soggetto la aggredisca; d) cane all’interno di un condominio costituisca fonte di pericolo oppure turbativa alla quiete ed al riposo. Ne deriva che la tutela dei propri diritti davanti al Giudice competente sia imprescindibile. Tuttavia, è altrettanto opportuno e quanto meno utile sensibilizzare tutte le associazioni di volontari attive sul territorio, che con grande dedizione si prodigano per la tutela e la salvaguardia dei diritti degli animali, purtroppo autentiche vittime incolpevoli del loro abbandono e maltrattamento.

1 commento:

  1. L'avvocato Daniele Savone risponde ai quesiti di una cittadina di Cecchina, preoccupata per il dilagante fenomeno del randagismo canino nella frazione di Albano Laziale.

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