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martedì 5 luglio 2011

LA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ NON SI TOCCA – di Giuseppe Criseo

Il Sindacato Europeo dei Lavoratori non condivide la stretta sulle pensioni e ancor meno riduzioni sulle già poco pesanti pensioni di reversibilità.

Le dichiarazioni di Giovanardi: ”Mi sembra piu’ che ragionevole riportare l’istituto della reversibilita’ alla sua ratio originaria, cioe’ di garantire al coniuge superstite dopo una vita trascorsa insieme, di godere della pensione del coniuge premorto. E’ evidente – continua Giovanardi – che, se non si modifica la normativa attualmente vigente, una ventenne che sposa un ultrasettantenne potrebbe godere per decenni della reversibilita’ della pensione del marito pagata dalla collettivita’ e scarsamente giustificata da pochi anni di matrimonio”.

A parte il taglio moralistico della dichiarazione sopra per raccogliere i voti dei cattolici, non si capisce perchè una persona non possa e non debba poter gestire i soldi del coniuge ma solo una parte stabilita dalla politica.
Le vedove o i vedovi già hanno un danno per la perdita del coniuge, e oltre al danno umano anche la perdita economica, di uno Stato che toglie diritti ai cittadini che hanno lavorato una vita e purtroppo non possono beneficiare del meritato riposo, ma debbono sentirsi anche le prediche di Giovanardi.
I diritti non si toccano, bisogna dare alle vedove ( in numero maggiore dei vedovi) il maltolto, altro che una misera percentuale!
E’ una battaglia di civiltà che vogliamo portare avanti e cerchiamo l’appoggio degli altri sindacati e delle forze politiche.

Giuseppe Criseo
Segretario Generale
Sindacato Europeo dei Lavoratori
www.sindacatoeuropeolavoratori.it

LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Pensione di reversibilità di pensionato (diretta): nel caso in cui il dante causa era già titolare di pensione.
Pensione di reversibilità di assicurato (indiretta): nel caso in cui il dante causa non era già titolare di pensione, ma possedeva i requisiti di legge per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità.

· Cosa fornisce la prestazione
La pensione mensile erogata dall’ENPALS

· Chi ha diritto alla prestazione
I componenti del nucleo familiare del dante causa così come individuati dalla normativa di riferimento

I beneficiari:

1. il coniuge;
il coniuge separato, purché il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di separazione; se il coniuge è separato con “addebito” (cioè per colpa), solo se è titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
il coniuge divorziato, se è titolare di assegno di divorzio e non ha contratto nuovo matrimonio, purché il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di divorzio.

Nel caso in cui il coniuge deceduto abbia contratto un nuovo matrimonio, la percentuale di ripartizione dell’ unica quota di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato è stabilita dall’autorità giudiziaria con motivata sentenza su istanza delle parti interessate. In caso di morte di uno dei due coniugi titolari della pensione di reversibilità, al coniuge sopravvissuto viene attribuita la quota intera.

In caso di nuove nozze, il coniuge perde il diritto alla pensione di reversibilità e allo stesso viene liquidata, una tantum, una somma pari a 26 volte l’importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio.

2. i figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti):
- minori di 18 anni;
- studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
- studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
- inabili di qualunque età a carico del genitore deceduto.

3. i nipoti, che la Corte Costituzionale ha equiparato ai figli legittimati includendoli tra i destinatari della pensione di reversibilità, purché di età inferiore ai 18 anni e a carico del dante causa, anche se non formalmente affidati allo stesso.

4. i genitori (in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti):
- con almeno 65 anni di età;
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
- a carico del dante causa al momento del decesso.

5. i fratelli celibi e le sorelle nubili (in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori):
- inabili al lavoro;
- a carico del lavoratore defunto;

La condizione “a carico” si configura come uno stato di bisogno determinato dalla non autosufficienza economica e dal mantenimento abituale da parte del dante causa quando il superstite percepisce un reddito non superiore all’importo del trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%.

· Come si ottiene la prestazione
E’ necessaria la domanda di pensione. La domanda, può essere presentata agli Uffici centrali o periferici dell’Ente, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente al nostro sito www.enpals.it

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- certificato di morte (autocertificazione)
- certificato di matrimonio (autocertificazione)
- stato di famiglia alla data del decesso (autocertificazione)
- dichiarazione di non avvenuta pronuncia di sentenza di separazione con addebito e di non avvenuto nuovo matrimonio
- dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta
- dichiarazione reddituale
- modalità di pagamento

Inoltre:

- nel caso di pensione di reversibilità indiretta di assicurato, dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa del dante causa degli ultimi due anni;

- nel caso di domanda di pensione di reversibilità presentata dal coniuge legalmente separato con addebito, copia della sentenza di separazione legale;

- nel caso di domanda di pensione di reversibilità presentata dal coniuge divorziato, copia della sentenza di divorzio. Nel caso esista anche un coniuge superstite, il coniuge divorziato deve rivolgersi all’autorità giudiziaria per la determinazione della percentuale di ripartizione dell’i mporto di pensione;

- nel caso di figli studenti, certificato di frequenza scolastica o universitaria;

- nel caso di figli maggiorenni studenti o inabili di qualsiasi età, di nipoti, di genitori di fratelli celibi o sorelle nubili, dichiarazione reddituale per la verifica della condizione “a carico”;

I moduli per la domanda di pensione e per le dichiarazioni da allegare sono reperibili nella sezione MODULISTICA del nostro sito www.enpals.it

· Decorrenza
La pensione di reversibilità decorre dal mese successivo alla data del decesso del pensionato o dell’assicurato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di pensione.

· Le quote di pensione spettanti ai superstiti
Coniuge e figli Percentuale
coniuge senza figli
coniuge con un figlio
coniuge con due o più figli

60%
80%
100%

Figli senza coniuge (*) Percentuale
un figlio
due figli
tre o più figli

70%
80%
100%

(*) ai nipoti spettano le stesse quote dei figli

Genitori Percentuale
un genitore
entrambi i genitori

15%
30%

Fratelli celibi e sorelle nubili Percentuale
un fratello/sorella
due fratelli/sorelle
tre fratelli/sorelle
(15% per ogni fratello/sorella sino al massimo del 100%)

15%
30%
45%

· Riduzione dell’assegno

La pensione di reversibilità è soggetta a riduzione in presenza di redditi del beneficiario, ad esclusione dei casi in cui il nucleo familiare comprende i figli di minore età, studenti o inabili.
Reddito

Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti (=13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio)

25 per cento
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti (=13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio)

40 per cento
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti (=13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio)

50 per cento

· Indennità una tantum
Nell’ipotesi in cui l’assicurato sia deceduto senza che si siano maturati i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta, ai superstiti spetta una indennità una tantum.
Nel sistema contributivo, l’indennità è pari all’importo mensile dell’assegno sociale moltiplicato per il numero degli anni di contribuzione accreditati. Nel sistema retributivo l’indennità è liquidata in proporzione all’entità dei contributi versati, purché nel quinquennio precedente la data della morte, risulti versato almeno un anno di contributi.

da http://www.sindacatoeuropeolavoratori.it/?p=309

2 commenti:

  1. Giuseppe Criseo, segretario generale del sindacato europeo dei lavoratori difende il valore e l'entità delle pensioni di reversibilità, a suo avviso messe a rischio dal governo nell'ultima finanziaria ora in discussione.

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  2. LAURA CARUSO:..non ho mai capito e continuo a non capire il fatto che il coniuge superstite abbia diritto al solo 60%. E' una valutazione che risale al vecchio diritto di famiglia, direi che con la nuova legislazione si interpreta il nucleo familiare come unità, per cui i contributi pensionistici vengono versati dal nucleo familiare all'Ente. Considerando che per il pensionato non c'è più un motivo di retribuzione aldilà dei contributi versati, riterrei più equo ridurre in caso di decesso di uno qualsiasi dei coniugi l'importo del 20%, in quanto una riduzione del 40% contribuisce solo a creare nuove sacche di povertà (considerate il caso di anziani che vivono in affitto,canone, utenze etc resteranno invariati, il calo di spese sarebbe solo su alimentari e vestiario che negli anziani sono spese generalmente più limitate).

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