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venerdì 1 luglio 2011

“IL TRENO CHE ALL’INCONTRARIO VA!...” – di Daniele Savone

Gentile Avvocato,

mi presento, sono un pendolare che abitualmente usa la linea ferroviaria Velletri-Roma, ho 43 anni e mi chiamo Aldo, assisto da molti anni ai disservizi offerti da chi gestisce il servizio ferroviario su questa tratta. Ritardi più o meno giustificati e giustificabili che creano problemi con la puntualità sul mio posto di lavoro, vagoni sporchi, sempre più insufficienti a garantire gli spostamenti. Tali disagi si riverberano, non solo sul nostro umore ma ancche e soprattutto sulla nostra produttività sul lavoro. Come potersi rifare per disagi provocati dalla malagestione di tale servizio? 


Occorre innanzitutto precisare che l’acquisto di un titolo di viaggio, comunemente biglietto, costituisce un vero e proprio negozio giuridico concluso tra un consumatore–passeggero e la società di trasporti, con una serie di obblighi che ne derivano per entrambi. Mentre al passeggero si impone il pagamento del biglietto, alle Ferrovie spetta garantire il servizio offerto mediante l’acquisto di quel biglietto. Eppure, non sono certo infrequenti i casi di disservizi offerti dal trasporto pubblico e legati a ritardi nelle partenze ed arrivi, ovvero al malfunzionamento del mezzo, che costringono i pendolari ad arrivare con ritardo sul posto di lavoro, recuperando magari le ore perse. Non solo, ma le corse soppresse o in ritardo creano stress e possono incidere sulla salute degli utenti, che pagano anticipatamente un servizio. A riguardo, neanche la cd. “Carta della mobilità”, ha saputo migliorare la qualita' dei servizi forniti ed il rapporto tra utente e fornitore dei servizi. Allora come tutelarsi? E’ doveroso sottolineare che pur “Carta della mobilità”, ha saputo migliorare la qualita' dei servizi forniti ed il rapporto tra utente e fornitore dei servizi. 

Allora come tutelarsi? E’ doveroso sottolineare che, pur non esistendo un orientamento giurisprudenziale confortante e tutt’altro che consolidato in materia, alcune sentenze del Giudice di Pace hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, in favore di quei passeggeri che, a causa del ritardo accumulato, non dovuto a forza maggiore, al caso o a ragioni non imputabili alla società ferroviaria (quali eventi naturali del tutto imprevedibili ed eccezionali, come una intensa nevicata sulla tratta, una calamità naturale, ecc.), abbiano subito un danno alla salute (nella specie, disturbo d'ansia generalizzata, senso di soffocamento e affaticamento, cardiopalma, tachicardia). Anche il danno derivatogli dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni potrà dar luogo a risarcimento, e questo perché si presume nelle Ferrovie un notevole grado di disorganizzazione ed impreparazione del suo apparato tecnico. Per le esponenziali dimensioni del problema gli utenti del servizio possono agire per la tutela dei propri diritti sia singolarmente, promuovendo azione individuale dinanzi al Giudice competente, sia collettivamente, mediante la “class action” anglosassone, in via di introduzione anche per legge dello stato nel nostro paese.

1 commento:

  1. Daniele Savone risponde anche in questo weekend alle domande dei lettori. Questa volta l'attenzione ai disservizi ferroviari partendo da quelli sulla linea ferroviaria Velletri-Roma.

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